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Nuova ordinanza sindacale: continua la sospensione dei mercati. Divieto parchi e cimitero


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VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22.03.2020 e dell’1.04.2020, tutti recanti “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 20.03.2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25.03.2020, con cui é stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1) del D.P.C.M. 22.03.2020; VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 13.03.2020, n. 7 del 20.03.2020 e n. 14 del 3.04.2020; VISTA l’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 16 dell’11 aprile 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; RITENUTO che in tale contesto s’imponga l’assunzione di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

PRESO ATTO che la ratioche sta a fondamento dei provvedimenti sin qui adottati dagli Organi di governo risulta chiaramente funzionale alla realizzazione di una compiuta azione di prevenzione utile ad evitare gli spostamenti sul territorio se non per casi di assoluta necessità, nonché specifiche situazioni di sovraffollamento, ovvero di accesso non regolato, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, tali da non consentire di assicurare il rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro; VALUTATA l’esigenza, pertanto, di intervenire a determinare ulteriori misure di carattere straordinario destinate a regolare peculiari fattispecie e comunque finalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto; RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ; VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15.03.1963 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

                                                       O R D I N A

Sono sospesi il mercato settimanale di C.da S. Andrea e il “mercato del contadino” di C.da Aia Scarpaci.E’ sospeso l’accesso dell’utenza al Parco Urbano “Maggiore Giuseppe La Rosa”, nonché al Cimitero comunale e in ogni altro edificio, ufficio e struttura comunale, qualunque ne sia la funzione, salve le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Municipale n. 81 del 13.03.2020 in ordine all’organizzazione dei servizi e alla funzionalità degli uffici, nonché alle modalità di accesso dell’utenza, ove ammissibile.Il divieto di esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante disposto dall’art. 12 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 dell’1.08.1997 limitatamente al centro urbano è esteso a tutto il territorio comunale, atteso che tale forma di esercizio dell’attività, per le caratteristiche organizzative e strutturali intrinseche dell’attività medesima e per le caratteristiche proprie della rete viaria e delle aree pubbliche del territorio comunali, appare inidonea ad evitare assembramenti di persone in prossimità dei siti di vendita, ovvero il mantenimento della distanza interpersonale di un metro, nonché ad assicurare efficacemente le altre misure d’igiene e di prevenzione necessarie.Nella giornata della domenica ed in quelle festive restano chiusi al pubblico, in tutto il territorio comunale, gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, ad eccezione delle farmacie di turno e delle edicole, impregiudicato l’obbligo dei gestori di assicurare l’accesso dell’utenza con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, e tali da garantire la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, anche gli esercizi di cui sopra dovranno essere chiusi.Impregiudicata la chiusura settimanale e festiva disposta dall’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 16 dell’11.04.2020, per gli esercizi commerciali di cui all’allegato 1) del D.P.C.M. 10 aprile 2020, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie, l’orario di chiusura serale è stabilito alle ore 18,00.A ciascun cittadino, ogni qualvolta si rechi fuori dall’abitazione, é fatto obbligo di adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Le disposizioni della presente ordinanza produrranno effetto dalla data della sua pubblicazione sul portale del Comune e sino al 3 maggio 2020.La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.La presente ordinanza é pubblicata sul portale web del Comune con valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge, nonché trasmessa al Ministero della Salute, alla Presidenza della Regione Siciliana, al Sig. Prefetto di Messina, al Comando di Polizia Municipale e alle altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio comunale.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente provvedimento e di farlo osservare.

                                                               AVVERTE

ex art. 3, comma 4, della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, che chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso avverso il presente provvedimento:

entro gg. 60 dall’entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e modi previsti dall’art. 29 e segg. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall’art. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ed art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana. Dalla Sede Municipale, lì 14 aprile 2020


IL SINDACO Dr. Roberto Materia

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