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Ecco la nuova ordinanza del Sindaco Materia. Finalmente un pò di lavoro e svago per tutti


Con la nuova ordinanza del Sindaco Roberto Materia, è possibile da lunedì 25 maggio visitare parchi e giardini pubblici, consentita la vendita agli ambulanti itineranti, accesso uffici pubblici etc. ATTENZIONE: leggi ordinanza con le relative date riportate sulle prossime aperture alla voce ORDINA

IL SINDACO VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22.03.2020, dell’1.04.2020, del 10.04.2020 e del 26.04.2020, tutti recanti “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.05.2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 20.03.2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25.03.2020, con cui é stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1) del D.P.C.M. 22.03.2020; VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 13.03.2020, n. 7 del 20.03.2020, n. 14 del 3.04.2020, n. 16 dell’11.04.2020, n. 17 del 18.04.2020, n. 18 del 30.04.2020 e n. 20 dell’1.05.2020; VISTA l’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; RITENUTO che in tale contesto s’imponga l’assunzione di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività; PRESO ATTO che la ratio che sta a fondamento dei provvedimenti sin qui adottati dagli Organi di governo risulta chiaramente funzionale alla realizzazione di una compiuta azione di prevenzione utile ad evitare gli spostamenti sul territorio, nonché specifiche situazioni di sovraffollamento, ovvero di accesso non regolato, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, tali da non consentire di assicurare il rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro; CONSIDERATE le recenti dinamiche evolutive della situazione epidemiologica; PRESO ATTO dei più recenti indirizzi operativi forniti dai livelli di governo sovraordinati; RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica; VISTA la propria ordinanza contingibile e urgente n. 33 del 30 aprile 2020; VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ; VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15.03.1963 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA 1) Nel territorio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto si applicano le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica di cui al D.L. 16.05.2020 n. 33, nonché le ulteriori disposizioni di cui al D.P.C.M. del 17.05.2020 e all’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020, integrate con le misure specifiche di seguito disposte. 2) L’accesso dell’utenza agli edifici e uffici comunali é ammesso con le modalità già disposte al punto 6) della deliberazione della Giunta Municipale n. 81 del 13.03.2020 in ordine all’organizzazione dei servizi e alla funzionalità degli uffici e nel rispetto delle linee guida atte a regolare la funzionalità degli “uffici aperti al pubblico” allegate all’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020. 3) L’accesso ai servizi delle biblioteche comunali é consentito a far data dal 25 maggio 2020 mediante la sola attivazione dei servizi di prestito e di restituzione dei supporti, cartacei e multimediali, e con divieto di stazionamento dell’utenza per finalità diverse. 4) E’ consentito il commercio su area pubblica in forma itinerante come disposto dall’art. 12 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 dell’1.08.1997, ferma restando l’adozione, da parte degli esercenti, di tutte le misure organizzative che, tenuto conto della situazione dei luoghi, siano idonee ad evitare assembramenti di persone in prossimità dei siti di vendita e addensamento della circolazione veicolare, nel rispetto comunque delle linee guida generali disposte dagli Organi sovraordinati di governo. 5) L’accesso al “Parco Maggiore Giuseppe La Rosa” e agli altri parchi e giardini pubblici, ovvero alle aree attrezzate per attività ludiche di questi e degli altri spazi e luoghi pubblici, ai minori di età fino a 17 anni è consentito con obbligo di accompagnamento da parte di un genitore, ovvero di un altro adulto familiare, anche non parente, in caso di bambini al di sotto dei 14 anni. Resta in capo agli accompagnataori l’obbligo di assicurare il mantenimento della distanza interpersonale minima e il rispetto delle linee guida generali disposte dagli Organi sovraordinati di governo. 6) L’accesso e lo stazionamento sulle spiagge libere sono consentiti a condizione che venga mantenuta la distanza interpersonale minima e siano evitati assembramenti. Tutte le attrezzature di spiaggia devono essere collocate a distanza non inferiori ad 1,5 metri lineari; per gli ombrelloni tale distanza sarà calcolata avendo riguardo ai bordi esterni. Resta vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possano dare luogo ad assembramenti. 7) A ciascun cittadino, ogni qualvolta si rechi fuori dall’abitazione, é fatto obbligo di adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 8) Le disposizioni della presente ordinanza produranno effetto dal 18 maggio 2020 ed avranno efficacia fino al 7 giugno 2020, salve le prescrizioni specifiche disposte ai punti precedenti. 9) La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente. 10)La presente ordinanza é pubblicata sul portale web del Comune con valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge, nonché trasmessa al Ministero della Salute, alla Presidenza della Regione Siciliana, al Sig. Prefetto di Messina, al Comando di Polizia Municipale e alle altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio comunale. 11)E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente provvedimento e di farlo osservare. AVVERTE ex art. 3, comma 4, della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, che chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso avverso il presente provvedimento:  entro gg. 60 dall’entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e modi previsti dall’art. 29 e segg. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;  entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall’art. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ed art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana. Dalla Sede Municipale, lì 18 maggio 2020 IL SINDACO Dr. Roberto Materia

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